L’ art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede, tra i vari obblighi in capo al Datore di Lavoro, quello di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo” ovvero in tutti quei casi in cui, dalla valutazione dei rischi emerga l’ esposizione dei lavoratori a fattori che possono pregiudicare il loro stato di salute, ad esempio rumore, vibrazioni, sostanze chimiche, movimentazione manuale dei carichi etc. se ovviamente il risultato della valutazione evidenzia il superamento dei limiti previsti dalla norma.
Per “sorveglianza sanitaria” si intende l’ insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ( art2. comma “m” D.Lgs. 81/2008).