I lavoratori hanno il diritto di eleggere , all’ interno dell’ unità produttiva, il loro Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Se l’ RLS viene eletto, IL Datore di lavoro ha l’ obbligo di formarlo pertanto il lavoratore dovrà frequentare un corso di formazione i cui contenuti sono stabiliti dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997, ripresi poi dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:
- Un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- Tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- Sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori