Corso di Primo Soccorso

Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Designa preventivamente i lavoratori incaricati per l’ emergenza i quali devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.

Designa preventivamente i lavoratori incaricati per l’ emergenza i quali devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.

Il suddetto decreto individua i seguenti gruppi di aziende :

Gruppo A

  • Aziende a rischio rilevante
  • Aziende con oltre 5 lavoratori con indice infortunistico superiore a 4
  • Aziende agricole con oltre 5 addetti

Gruppo B

  • Aziende con 3 o più lavoratori

Gruppo C

  • ziende con meno di 3 lavoratori

Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 determina le modalità per lo svolgimento dei compiti e dei corsi dei lavoratori incaricati la cui durata varia in base alla classificazione. Sono validi i corsi effettuati prima dell’ entrata in vigore della legge (03.02.05) anche se non conformi soggetti comunque ad aggiornamento.

ClasseABC
Ore teoria12816
Ore pratica4412
TOTALE16412

Aggiornamenti: triennali per la parte pratica

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