Valutazione dei Rischi

D.Lgs. 81/2008 – Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

  1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151(N), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.

Perché il Datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi? Perché l’ art. 28 di cui sopra lo obbliga? Oppure perché una corretta valutazione dei rischi, volta a limitare gli infortuni legati all’ attività lavorativa e le malattie professionali, non solo migliora la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ma accresce anche il rendimento aziendale?


 

Ci piace pensare che i nostri clienti abbiano una marcia in più perché hanno compreso che è possibile ottenere vantaggi significativi in termini di competitività, redditività e motivazione dei lavoratori investendo nella loro salute e sicurezza attraverso:

  • il miglioramento dell’ immagine aziendale;
  • l’ accrescimento della professionalità, l’impegno e la produttività dei lavoratori;
  • la fidelizzazione dei lavoratori;
  • la riduzione dei costi indiretti dell’ azienda (sostituzione del personale, interruzioni delle lavorazioni, penali per ritardi etc.) attraverso la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

La valutazione dei rischi è un processo di valutazione dei rischi e di possibili pericoli presenti sul luogo di lavoro che potrebbero incidere sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

Iniziamo a conoscere l’azienda:

  • quale attività svolge
  • dove svolge l’attività
  • con quali persone
  • con quali attrezzature/macchinari/sostanze chimiche

Attraverso i colloqui con il Datore di Lavoro, i lavoratori e i loro rappresentanti raccogliamo tutte le informazioni relativamente a:

  • caratteristiche strutturali;
  • caratteristiche degli impianti;
  • conformità macchinari e attrezzature;
  • analisi registro degli infortuni ed eventuali denunce malattie professionali;
  • certificazioni relativamente a impianti elettrici, messa a terra, prevenzione incendi etc.;
  • manuali d’ uso e manutenzione di macchinari e attrezzature;
  • schede di sicurezza dei prodotti chimici eventualmente utilizzati;
  • procedure aziendali già operative;

Entriamo poi nel dettaglio della valutazione attraverso i seguenti passaggi:

PASSAGGIO 1
  • Individuare i pericoli ovvero qualsiasi elemento abbia la potenzialità di causare danni per la sicurezza o la salute dei lavoratori;
  • Individuare i rischi ovvero la probabilità di accadimento e l’entità del danno che ne deriva;
  • Suddividere i lavoratori in gruppi sulla base della mansione specifica e procedere ad una stima dei rischi per ciascuna di esse;

Rischi da valutare

  • Movimentazione manuale dei carichi
  • Attrezzature munite di videoterminali
  • Incendio
  • Rumore
  • Vibrazioni
  • Campi elettromagnetici
  • Radiazioni
  • Agenti chimici
  • Agenti cancerogeni e mutageni
  • Amianto
  • Agenti biologici
  • Atmosfere esplosive
  • Cantieri temporanei o mobili
  • Impianti e apparecchiature elettriche
  • Attrezzature di lavoro
PASSAGGIO 2
  • Verificare se è possibile eliminare il rischio alla radice;
  • Nel caso in cui ciò non sia possibile, in che modo si possono controllare i rischi affinché non compromettano la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti, privilegiando l’adozione di misure protettive di tipo collettivo (ad esempio controllare l’esposizione alle polveri di legno duro in una falegnameria attraverso un efficiente impianto di aspirazione piuttosto che con il solo utilizzo delle maschere di protezione delle vie respiratorie);
PASSAGGIO 3
  • Individuare le misure di prevenzione e protezione da attuare;
  • Individuare le figure responsabile dell’ attuazione del programma di prevenzione;
  • Individuare le priorità e le scadenze entro cui portare a termine le azioni di miglioramento previste;
PASSAGGIO 4
  • Effettuare le verifiche periodiche per garantire l’attuazione e l’efficacia delle misure preventive e protettive;
  • Aggiornare la valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o della riorganizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

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